La Corte di Cassazione, sez. V pen., con
Sentenza n. 27377/11, ha giudicato punibile per truffa e falso ideologico il
docente che firma il registro elettronico nel caso in cui non sia all’interno
dell’edificio scolastico.
Questo precedente giuridico sta preoccupando la
maggior parte degli insegnanti che in questi giorni si stanno cimentando con le dinamiche della
didattica a distanza. Quando si sta a casa non si può firmare il registro
elettronico poiché si rischia di commettere il reato di falso ideologico art.
479 C.P. (codice penale).