DAD: il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, “(…) il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori ( il caso delle istituzioni scolastiche con le attuali pratiche di didattica a distanza ), o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità (…)”. A seguito di tali rielaborazioni, le misure di prevenzione dovranno essere aggiornate.