Nell’art.3, comma 1, della bozza del
decreto legge scuola, che nel prossimo Consiglio dei Ministri (entro il 5
aprile), potrebbe essere emanato, si legge:
“A decorrere dal giorno successivo
all’entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, il Ministro dell’istruzione non ha l’obbligo di sottoporre al Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI, per il prescritto parere, gli atti di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. I
provvedimenti di cui al precedente periodo vengono comunque trasmessi al CSPI
precedentemente alla loro adozione“. Letto questo comma nasce spontanea la seguente riflessione: " Si inzia con la norma anti CSPI, ma non si capisce dove si finiremo ".