Maturità 2020: l’autocertificazione non può essere obbligatoria. Gli insegnanti si tutelino legalmente


Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, per quanto si legge nel  documento tecnico, i docenti dovranno dichiarare all’atto della convocazione, quindi il 15 giugno:

·        di non avere febbre a 37.5 gradi nel giorno di insediamento della commissione e nei tre giorni precedenti
·        di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
·        di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Però esiste un però. Infatti, l'Art. 495 cp comma 1 prevede "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni".
E' noto che la popolazione non è stata (e tutt'ora non è) sottoposta ad uno screening sanitario completo di accertamento del contagio in quanto l'analisi medica diretta ad accertare il contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già presenti nell'organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente. Pertanto, fatte pochissime eccezioni localizzate, la maggior parte della Popolazione italiana non è stata sottoposta a verifica delle proprie condizioni di salute ed anzi parte della Popolazione (soprattutto in considerazione della sintomaticità che spesso il virus COVID-19 comporta) potrebbe essere affetta dalla malattia e non saperlo.
Sebbene questo dato sia a tutti noto e non contestato, a chi circola e viene sottoposto al controllo, si chiede di dichiarare sotto la propria responsabilità ad un Pubblico Ufficiale di non essere risultati positivi al COVID-19, rilasciando quindi una dichiarazione spontanea che - in assenza di alcuna verifica di natura sanitaria - rischia di indurre il dichiarante a violare l'art. 495 cp comma 1 che prevede come sanzione la reclusione "da uno a sei anni".