L’art. 26, comma 14 della legge 448/1998
stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il
periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita
della durata massima di un anno scolastico ( anno sabbatico ) ogni dieci anni.
Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese
alla copertura degli oneri previdenziali”.