Anno sabbatico: legge 448/1998



L’art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ( anno sabbatico ) ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.