Prima dell’inizio dell’autonomia
scolastica, il Testo Unico delle norme in materia di istruzione – D.Lgs.
297/1994 all’art 7, comma 2, lettera h) – e ancor prima i decreti delegati del
1974, conferiva la scelta dei collaboratori del Preside al Collegio docenti,
disponendo di un numero massimo fino a quattro, in base a quello degli alunni
della singola istituzione scolastica. Successivamente il Preside poteva
scegliere tra essi, il docente collaboratore incaricato di sostituirlo in caso
di assenza o impedimento (vicepreside).
Successivamente a partire dal primo
settembre 2000 il Ds nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative poteva avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
potevano essere delegati specifici compiti. Sono passati 20 anni e dopo l’esperienza
dello staff di presidenza, molti insegnanti si battono per sostenere il ritorno della scelta
dei collaboratori del preside al voto del collegio docenti, in quanto
principale organo deliberante all’interno delle scuole