L’articolo 26 comma 2 del D.L. n° 18 del 17 Marzo 2020 concede la possibilità di assentarsi in malattia (a scopo precauzionale in quanto soggetti vulnerabili):
·
a
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati con
connotazione di gravità (ossia riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma
3)
·
a
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati SENZA
connotazione di gravità (ossia riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma
1) solo se: immunodepressi, oncologici o con necessità di terapie salvavita connesse a
questi stati morbosi.
Per questi soggetti il periodo di
malattia è equiparato alla ospedalizzazione, o alla quarantena e tale periodo
non è computabile ai fini del comporto. I medici di famiglia sono stati
autorizzati dall’Inps ad emanare certificazioni di malattia per tutti i
soggetti affetti da patologie croniche e/o in condizione di immunodepressione.
Il codice nosologico V07 sarà apposto dall’Inps.